11.02.2006 Il ventennale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 1986 - 2006

Una gestione previdenziale in crescita gira la boa del suo sesto anno

Intervento: Agr. Alessandro dott. Maraschi (Coordinatore Cassa di Previdenza Gestione separata Agrotecnici)

La storia della Cassa Agrotecnici

Vorrei ricordare brevemente  che nell’ambito delle possibilità offerte dal combinato disposto del D.lgs. 509/94 e del D.Lgs. 103/96 la nostra Categoria decise di non dar vita ad un autonoma gestione previdenziale ma di confluire in una Gestione separata  presso la già esistente Fondazione ENPAIA.

Così fece anche la similare categoria dei periti agrari, confluendo anch’essa nell’ENPAIA, dando così vita ad una seconda gestione separata con regole identiche a quella degli Agrotecnici.

All’epoca, per garantire la confluenza, l’ENPAIA modificò il proprio statuto sulla base dei seguenti principi, coerenti con le richiamate disposizioni normative:

  • separazione dei patrimoni fra ENPAIA e le Gestioni separate;
  • separazione dei flussi contabili e della responsabilità patrimoniale fra la gestione ENPAIA e quella separata degli Agrotecnici;
  • costituzione di un autonomo Comitato amministratore della Gestione separata degli Agrotecnici, diverso e distinto dal Consiglio d’amministrazione della Fondazione Enpaia al quale affidare l’amministrazione della Gestione.

Queste modifiche vennero approvate dal Ministero del lavoro e su questa base il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici, quale Ente Esponenziale di Categoria decideva l’inclusione Il 12.05.1996.

 

Obbligo di iscrizione

La Legge 335/95 (riforma delle pensioni) ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria a tutti i soggetti che svolgono, in modo abituale anche se non esclusivo, attività autonoma di libera professione il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in albi professionali e che erano ancora sprovvisti di copertura previdenziale.

La gestione separata degli Agrotecnici è stata ufficialmente costituita in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 28.04.98  del Decreto Interministeriale 25.03.98 che ha approvato il Regolamento della Gestione e le modifiche allo Statuto della Fondazione Enpaia.

Le ultime elezioni si sono svolte nel dicembre 2004 e hanno visto la nomina di quattro nuovi Commissari su sei previsti.

 Li ricordo:

  1. l’agr. Dessopoiu della Sardegna,
  2. l’agr. Giampieri delle Marche
  3. l’agr. Rauseo della Puglia
  4. l’agr. Bianconi dell’Emilia
  5. la conferma  della Collega Morrone della Calabria
  6. e del sottoscritto 

 

Dati statistici sugli iscritti della Gestione

Numero iscritti (attivi e cancellati sono esclusi i deceduti e i revocati):   1.263

Distribuzione sul territorio:  

Territorio

Numero iscritti

Percentuale

          Nord

567

44,89

Centro

280

22,17

Sud

416

32,94

 

Sesso:

 

Maschi

 

Femmine

 

         Nord

508

40,22

59

4,67

Centro

235

18,61

45

3,56

Sud

351

27,79

65

5,15

Totale

1.094

86,62

169

13,38

 

Età media: 39

 

 

Età media

 

Età media

               Nord

39,7

Maschi

39,5

Centro

38,8

Femmine

37,1

Sud

38,8

 

 

 

Reddito medio per territorio:

 

2002

2003

2004

               Nord

14.788

13.578

15.492

Centro

9.878

11.417

11.646

Sud

10.303

9.893

11.399

 

 

Andamento iscrizioni:

 

2002

2003

2004

2005

2006

Iscrizioni

72

83

79

78

7

Cancellazioni

67

28

20

27

9

Saldo

5

55

59

51

-2

 

 

Rendimenti netti attività finanziarie:

Anno

Tasso

2000

5,24

2001

1,35

2002

4,38

2003

4,92

2004

4,85

2005

5,01

(Fonte: Fondazione ENPAIA Direzione Generale Gestione Separata Agrotecnici)

 

Andamento della gestione separata Agrotecnici:

anno di riferimento

2002

2003

2004

2005

 

2006

tasso di rivalutazione denari previdenti Agrotecnici %

4,368

4,161

3,9272

4,0506

 

Rendimento effettivo %

4,38

4,92

4,85

5,01

 

Differenza Bot e Rivalutazione %

1,668

2,161

1,692

 1,840

 

Inflazione

2,7

2

1,6

1,9

 

Tasso Euribor 6

3,25

2,75

2

2

 

rendimento bot 1 anno

3,38

2,22

2,16

2,21

2,71

TASSO UFF. DI RIFERIMENTO

3,25

2,5

2

2,25

 

TUS

3,25

2,5

2

2,25

 

 

Circa la rivalutazione dei montanti contributivi, si ricorda che i versamenti effettuati da ciascuno degli iscritti, deve rivalutarsi annualmente di una percentuale almeno pari ad un coefficiente (che è rappresentato dalla media del P.I.L. dei cinque anni precedenti a quello in corso) che annualmente viene reso noto da parte dell’ISTAT.

 Nell’anno 2005 si era stimato che il numero dei nuovi iscritti si incrementasse  di  80 unità e invece abbiamo avuto n. 89 iscrizioni, con un incremento del 10% rispetto all’ipotesi di crescita stimata a nizio anno 2005 del 14,29% rispetto all’anno precedente (sottolineo che nel 2004 l’incremento è stato di circa il 6% su base annua).

Pertanto il numero complessivo degli iscritti  è di 1263 depurato dei soggetti revocati e deceduti.

L’aumento delle iscrizioni  poggia su un insieme di attività portate avanti nel corso di tutto l’anno 2005 dal Collegio Nazionale, in primis dal Presidente Orlandi,  che supportato dai Collegi locali, ha svolto un attività a 360 gradi riuscendo ad ottenere nuove competenze professionali  che hanno consentito di riflesso maggiori iscritti all’Albbo e conseguentemente un incremento di iscritti alla Cassa.

Nel ringraziare per l’attività svolta a livello nazionale e territoriale, colgo l’occasione di invitare i Presidenti e Consiglieri dei Collegi provinciali quando vi siano  nuove iscrizioni,  o durante le Assemblee di bilancio,  a voler rimarcare l’obbligo di iscrizione alla Cassa, quando l’iscritto inizia a svolgere l’attività professionale.

Basterebbe inviare al nuovo iscritto con la lettera di benvenuto nell’Albo, il Regolamento della Cassa di Previdenza Degli Agrotecnici, oltre al Codice deontologico!

Si eviterebbe di ricevere telefonate da tutta Italia di richiesta chiarimenti da parte di agrotecnici e loro Consulenti che ne sanno meno di loro!!!

Volete fare di meno: almeno nella lettera di benvenuto indicate i siti utili: per la previdenza www.enpaia.it

Questo perché, se più siamo più avremo possibilità di veder crescere i profitti della Cassa: infatti un conto è comprare sul mercato e altra cosa è farsi confezionare un prodotto su misura delle nostre esigenze: anche con costi di gestione inferiori….. a tutto vantaggio del montante contributivo di ciascuno di Noi.

 

Opportunità previdenziali per i giovani sino a 35 anni e per chi inizia la professione tra i 35 e i 40 anni

Per i giovani il nostro Regolamento prevede  all’art. 3 punto 5) che  gli  iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore a 35 anni, al dimezzamento del minimale del contributo soggettivo e di quello integrativo per il primo quinquennio di iscrizione se il reddito conseguito è pari o inferiore ad € 2.580,00.

Tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di avere compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quella di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.

 

Novità, progetti  sul sistema previdenziale ed assistenziale 

I componenti il nuovo Comitato amministratore -insediatosi il 22.09.2005-  hanno costituito un gruppo di lavoro  per rivisitare l’intero Regolamento, alla luce delle nuove norme vigenti ed in corso di approvazione di modo che i previdenti Agrotecnici possano dotarsi di un Regolamento snello, trasparente e rispondente  alle esigenze attuali da divenire il modello di riferimento per le altre Casse.

In particolare si sta esaminando la bozza di:

  1. riscatto degli anni lavorativi pregressi alla costituzione della Cassa di Previdenza e sino all’iscrizione all’Albo professionale, la cui legge istitutiva risale al maggio del 1986.
  2. Riscatto del servizio civile e  militare;
  3. Riscatto della laurea, in quanto con il DPR n. 328/2001 i laureati di primo livello di ben  sette classi  di laurea  possono sostenere gli esami di abilitazione all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  anche se non hanno conseguito un diploma di agrotecnico o equipollente. Infatti   agli esami partecipano molti laureati senza diploma di agrotecnico (ben 166 su 573 nell’anno corrente).
  4. Il Comitato intende consentire che gli iscritti possano decidere di contribuire scegliendo tra diverse aliquote contributive (oggi 10% del reddito imponibile ma si vorrebbe  offrire  un ventaglio di opzioni ad es. 12-14-16-18% ) di modo da ricevere al termine dell’attività lavorativa un’equa pensione, trattandosi di sistema contributivo puro.

Naturalmente le modifiche dovranno essere sottoposte ad una  stima sulle conseguenze a 30-40 anni del patrimonio della Cassa da uno studio attuariale  per verificarne gli effetti che potranno avere sulla tenuta del sistema previdenziale nel lungo periodo.

 

Oggi

La situazione oggi, che è stata verificata recentemente dalla Corte dei conti nella riunione del 25.10.2005  registra una crescita degli iscritti attivi, con un incremento del 2,4 %  per i periti agrari  e del 6,1% per gli agrotecnici, con utili d’esercizio per entrambe le casse (pag. 39).

E ancora si afferma che: “la gestione separata degli agrotecnici ha registrato un’eccedenza delle entrate  contributive rispetto alle spese per prestazioni sia nel 2003 che nel 2004.  ma posso aggiungere, per la giovane età questo si ripeterà ancora per almeno i prossimi 10 anni.”

Per quanto riguarda l’operatività si deve registrare che in data 3.12.2004 il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Enpaia approvava una modifica – nell’interesse della Gestione - all’art. 8 dello Statuto che chiariva la precedente non chiara formulazione in ordine alla integrazione dei bilanci delle gestioni separate rendendo esplicita la circostanza  (in precedenza implicita) che i bilanci delle gestioni separate, pur confluendo in un unico documento, venissero approvati dai rispettivi Comitati gestori, in linea con la ratio voluta dal legislatore e come peraltro era sempre avvenuto dal momento della istituzione delle gestioni separate degli agrotecnici e dei periti agrari.

Su questa formulazione però  il 4.11.2005 il Ministero si esprimeva in modo negativo,  sostenendo che si deve considerare l’inclusione di una gestione previdenziale all’interno di un ente già esistente, alla stregua di un soggetto indifferenziato!!!

Noi del comitato ci siamo subito “ribellati” a questa interpretazione ministeriale per le ovvie ragioni e conseguenze sull’autonomia gestionale dei denari dei previdenti Agrotecnici, e così il Consiglio nazionale, quale Organo ESPONENZIALE  della categoria, si è fatto parte diligente prendendo immediatamente contatti per chiarimenti con il Ministero, ma per non veder pregiudicati i propri diritti, ha recentemente impugnato al TAR del Lazio  la nota Ministeriale: siamo fiduciosi che si possa  giungere  ad un riesame del parere che riporti la questione a razionalità, e, validando le già deliberate modifiche dello Statuto dell’ENPAIA.

Totalizzazione dei contributi versati in diverse Casse di previdenza.

Una buona notizia: finalmente il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo sulla totalizzazione dei contributi. Il provvedimento consente al lavoratore di ottenere un’unica pensione anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a più enti pensionistici.

Il provvedimento interesserà i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno periodi di contribuzione come dipendenti, ma anche i cosiddetti Co.Co.Co. (collaboratori coordinati continuativi) o i lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata Inps.

Finora il lavoratore poteva ricorrere alla totalizzazione solo se aveva maturato nelle varie gestione pensionistiche tutti i contributi e l’età richiesti per la pensione di vecchiaia.

Con le nuove norme, invece, il lavoratore potrà totalizzare i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni e precise condizioni: almeno 20 anni di contributi complessivi e 65 anni di età, 40 anni di contributi a prescindere dall’età, e che tutti i periodi da totalizzare abbiano una durata di almeno sei anni.

Il pagamento della pensione sarà effettuato dall’Inps.

Nuovo obbiettivo da conseguire prossimamente:

bisogna rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi consentendo l’estensione dell’operatività anche alle ipotesi in cui non si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi

 

Suggerimento per il prossimo Governo

Un auspicio: che si elimini per le  Casse professionali, un’ingiustificata  doppia tassazione!  

Nessuno infatti ne parla, ma bisogna che i previdenti sappiano che oggi  le Casse di previdenza dei professionisti italiani, sono colpiti da una doppia imposizione fiscale che colpisce, ingiustamente e inesorabilmente, i contributi versati dagli iscritti alle Casse professionali e le relative pensioni al momento dell’erogazione!!!

E  sebbene la legge delega previdenziale (legge 23 agosto 2004, n. 243) fissi principi a sostegno delle forme pensionistiche complementari, nulla ad oggi è stato normato per modificare l’attuale doppia tassazione.

Alla luce di questo quadro normativo e programmatico appare quindi evidente come una nuova riforma fiscale non possa trascurare le legittime aspettative delle Casse di previdenza dei professionisti italiani e debba porsi anche l'obiettivo di risolvere alla radice l'illegittima doppia tassazione che si sostanzia in un'ingiustificata equiparazione della tassazione delle Casse professionali a quella delle persone fisiche, con applicazione dell'Irpeg sulle singole categorie reddituali.

Ciò con l'ulteriore aspetto pregiudizievole che i rendimenti finanziari delle risorse costituite dai contributi versati dagli iscritti, nonostante la loro natura e finalità dichiaratamente previdenziale, sono soggetti a capital gain (al 12,50%) o a Irpeg, come nel caso di dividendi societari.

Questa anomala situazione va collegata all'ordinaria tassazione prevista in capo al pensionato, fruitore finale delle prestazioni previdenziali garantite dall'ente.

L'attuale normativa crea, pertanto, un'ingiustificata duplicazione dell'imposta che colpisce sostanzialmente lo stesso ammontare di reddito, prima in capo alla Cassa professionale e poi, al momento dell'erogazione della pensione, in capo ai pensionati.

Ciò presenta, ovviamente, anche profili di incostituzionalità, apparendo indiscutibile che il rendimento della gestione previdenziale e il trattamento pensionistico non possono essere sottoposti a una doppia imposizione tributaria, che comprometta la loro funzione solidaristica endocategoriale.

Difatti, fra il rendimento della gestione e il trattamento pensionistico esiste un preciso e rigoroso nesso di casualità, il quale non consente di scinderli in due presupposti di imposta.

L'unico soggetto passivo è, in realtà, il destinatario del trattamento pensionistico e non l'ente pensionistico, che si limita a gestire le risorse in nome e per conto del primo soggetto.

Per questi motivi si ritiene che possa  meritare accoglimento la richiesta  nostra fatta propria  dalla Fondazione Enpaia e dalle altre Casse riunite nell'Adepp, per una rapida soluzione del problema, che, presentando gravi profili di incostituzionalità, deve avere prioritaria soluzione nell’agenda del prossimo Governo, mediante l'individuazione di specifiche risorse che possano consentire l'attuazione del fondamentale principio di delega.

Ciò non costituirebbe certo un privilegio per le Casse dei professionisti ma, semmai, l'eliminazione di una gravissima ingiustizia nei loro confronti di cui da troppo tempo si parla senza che vengano realizzati interventi concreti che appaiono indilazionabili nel momento in cui si pone, finalmente, una mano riformatrice nella giungla fiscale che regola il nostro paese, con pesanti iniquità o, addirittura, come nel caso delle Casse, fenomeni di vera e propria duplicazione d'imposta.

Agr. Alessandro dott. Maraschi (Coordinatore Cassa di Previdenza Gestione separata Agrotecnici)

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